Art. 32, c. 1 – Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici
La Carta dei Servizi della Scuola fissa alcuni principi lealmente condivisi, ai quali si ispira la prassi scolastica, tradotti in impegni operativi attraverso il Piano dell’offerta formativa e rende pubbliche alcune pattuizioni stabilite all’interno della scuola, in modo da offrire omogeneità nell’impostazione di tutte le scuole dell’Istituto Comprensivo.