Ultima modifica: 6 Marzo 2016
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Organi collegiali

Gli organi collegiali sono organismi di governo e di gestione delle attività scolastiche a livello territoriale e di singolo istituto. Sono composti da rappresentanti delle varie componenti interessate e si dividono in organi collegiali territoriali e organi collegiali scolastici. Gli organi collegiali sono il Consiglio di Istituto, il Collegio dei docenti e i Consigli di classe, interclasse, intersezione. Nelle sottopagine descriviamo composizione e competenze degli organi collegiali del nostro Istituto.

Elenco delle sottopagine:

 


Art. 1 Disposizioni generali sul funzionamento degli organi collegiali La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con un congruo preavviso, di massima non inferiore ai cinque giorni, rispetto alla data delle riunioni e con anticipo di almeno 24 ore nel caso di riunioni di urgenza.In tal caso la convocazione potrà essere fatta con il mezzo più rapido, anche per il tramite dei rispettivi figli. L’avviso di convocazione potrà contenere gli allegati relativi agli argomenti da trattare nel corso della seduta. E’ consentito ai membri di presentare argomenti non compresi nell’ordine del giorno, che potranno essere oggetto di discussione solo dopo il voto favorevole unanime dei presenti Art. 2 Convocazione del Consiglio di Istituto Il Consiglio di Istituto è convocato dal presidente del Consiglio d’Istituto stesso. Il Presidente è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del Presi­dente della Giunta esecutiva o da un terzo dei  componenti del consiglio stesso. L’atto di convocazione, emanato dal Presidente, è disposto con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la seduta e con anticipo di almeno 24 ore nel caso di riunioni d’urgenza. In tale ultimo caso la convocazione potrà essere fatta col mezzo più rapido. La convocazione deve indicare gli argomenti da trattare, il giorno, l’ora, il luogo della riunione e deve essere affissa all’albo. Le riunioni devono avvenire in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni. Art. 3 Validità sedute La seduta si apre all’ora indicata nell’avviso di convocazione e diventa valida a tutti gli effetti con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Nel numero dei componenti in carica non vanno computati i membri decaduti dalla carica e non ancora sostituiti. In seconda convocazione la seduta è valida aldilà del numero dei membri presenti. Art. 4 Processo verbale Nella prima parte del verbale si dà conto della legalità dell’adunanza (data, ora e luogo della riu­nione, chi presiede, chi svolge la funzione di segretario, l’avvenuta verifica del numero legale dei presenti, i nomi con relativa qualifica dei presenti e degli assenti, questi ultimi se giustificati o no, l’OdG). Per ogni punto all’OdG si indicano molto sinteticamente le considerazioni emerse durante il dibat­tito, quindi si dà conto dell’esito della votazione (numero dei voti favorevoli, il numero e i nominativi di coloro che hanno espresso voti contrari e  astenuti ). Nel verbale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni di voto e il tipo di votazione seguito. I membri dell’ Organo Collegiale hanno facoltà di produrre il testo di una loro dichiarazione da tra­scrivere a cura del segretario sul verbale. I verbali delle sedute degli Organi Collegiali sono raccolti su appositi registri a pagine numerate. I verbali sono numerati progressiva­mente nell’ambito dello stesso anno scolastico e firmati dal segretario e dal Presidente. I verbali delle sedute degli Organi Collegiali possono:

  • essere redatti direttamente sul registro;
  • se prodotti con programmi informatici, essere incollati sulle pagine del registro e quindi timbrati e vidimati da
  • segretario e Presidente in ogni pagina;
  • se prodotti con programmi informatici, essere rilegati per formare un registro le cui pagine do­vranno essere timbrate e vidimate dal Dirigente Scolastico.

Art. 5 Surroga di membri cessati Per la sostituzione dei membri elettivi venuti a cessare per qualsiasi causa si procede secondo il di­sposto dell’art.22 del D.P.R. 416/74. Le eventuali elezioni suppletive si effettueranno, di norma, nello stesso giorno in cui si tengono quelle per il rinnovo degli organi di durata annuale e, comunque, entro il primo trimestre di ogni anno scolastico. I membri subentranti cessano anch’essi dalla carica allo scadere del periodo di durata del Consiglio. Art. 6  Elezione del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio di Istituto Nella prima seduta, il Consiglio è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente. L’elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio. E’ considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rap­portata al numero dei componenti del Consiglio. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica. A parità di voti è eletto il più anziano di età. Il consiglio può deliberare di eleggere anche un Vicepresidente, da votarsi fra i genitori componenti il Consiglio stesso secondo le stesse modalità previste per l’elezione del Presidente.  In caso di impedimento o di assenza del Presidente ne assume le funzioni il vice Presi­dente o, in mancanza di questi, il consigliere più anziano di età.. Art. 7 Votazioni Le votazioni si effettuano normalmente in modo palese per alzata di mano ovvero per appello nominale ad alta voce, su invito del  Presidente. La votazione è segreta quando riguarda determinate o determinabili persone. Le sole votazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto mediante il sistema delle schede segrete. La votazione non può validamente avere luogo, se i consiglieri non si trovano in numero legale. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l’adunanza, ma non nel numero dei votanti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, ma solo per le votazioni palesi, prevale il voto del Presidente. La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri membri e non può nemmeno essere ripetuta, a meno che non si riscontri che il numero dei voti espressi è diverso da quello dei votanti. Nel caso di approvazione di un provvedimento per parti con votazioni separate si procederà infine ad una votazione conclusiva sul provvedimento stesso nella sua globalità. Art.8 Prima convocazione del Consiglio di Istituto La prima convocazione del Consiglio di Istituto, immediatamente successiva alla no­mina dei relativi membri, è disposta dal Dirigente scolastico. Art. 9 Pubblicità degli atti La pubblicità degli atti del Consiglio di Istituto deve avvenire mediante affissione in appo­sito albo dell’Istituto della copia integrale, sottoscritta e autenticata dal Segretario del Consiglio, del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio stesso. L’affissione all’albo avviene entro il termine massimo di dieci giorni dalla relativa seduta del Consiglio. La copia delle deliberazioni adottate deve rimanere esposta per un periodo non inferiore a quindici  giorni. I verbali e tutti gli scritti preparatori sono depositati nell’Ufficio di segreteria dell’Istituto e, per lo stesso periodo, sono consultabili da chiunque ne abbia titolo su ri­chiesta da esibire entro due giorni dalla presentazione. La copia della deliberazione da affiggere all’albo è consegnata dal segretario del Consi­glio al Dirigente scolastico che ne dispone l’immediata affissione ed attesta in calce ad essa la data iniziale di affissione. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole per­sone, salvo contraria richiesta dell’interessato e nel rispetto della normativa vigente. Tale richiesta indirizzata al Dirigente Scolastico, è scritta e motivata per docenti , personale ATA e genitori Art. 10 Pubblicità delle sedute Alle sedute del Consiglio di Istituto , salvo il caso in cui siano in discussione argomenti concernenti persone, possono assistere tutti gli elettori delle componenti rappresentate nello stesso Consiglio. Per consentire la partecipazione delle suddette componenti e rappresentanze, l’avviso di convocazione del Consiglio di Istituto  viene affisso all’albo della sede di direzione . Nella sala delle riunioni, la parte riservata al pubblico deve essere separata dallo spazio in cui siedono i consiglieri. Il pubblico presente alle riunioni non ha diritto a parola, neppure per fatto personale. Possono invece essere sentite persone non facenti parte del Consiglio, regolarmente invitate e su argomenti iscritti all’ordine del giorno. Art. 11 Norme di funzionamento della Giunta Esecutiva del Consiglio dell’Istituzione Scolastica

  1.  Il Consiglio di Istituto nella prima seduta, dopo l’elezione del Presidente, che assume immediatamente le sue funzioni, elegge nel suo seno una Giunta esecutiva composta da un docente, un rappresentante della componente  ATA, due genitori, secondo modalità stabilite dal Consiglio stesso e con voto segreto;
  2. della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede ed ha la rappresentanza dell’istituto, ed il DSGA, che svolge anche la funzione di segretario della Giunta stessa;
  3. la Giunta esecutiva prepara i lavori del Consiglio di Istituto, predisponendo tutto il materiale necessario ad una corretta informazione dei consiglieri almeno due giorni prima della seduta del Consiglio.

Art. 12 Norme di funzionamento del Collegio dei Docenti

  1. Il C.D. si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano Annuale delle Riunioni concordato ed approvato prima dell’inizio delle lezioni;
  2. le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico in seduta ordinaria secondo calendario, in seduta straordinaria ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità o quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta;
  3. il C.D, al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare le nomine di  spe­ciali commissioni di lavoro e/o di studio;
  4. delle commissioni nominate dal C.D. possono far parte i membri del Collegio stesso, altri rappre­sentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla scuola. Le commissioni eleggono un coordinatore. Le commissioni possono avanzare proposte relativamente all’oggetto per il quale sono state nominate.

Art. 13 Norme di funzionamento del Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal DS:

  • in periodi programmati, ai sensi del precedente art. 11, per la valutazione del servizio richiesta da singoli interessati a norma dell’art. 448 del D.L.vo n. 297/94,per un periodo non superiore all’ul­timo triennio;
  • alla conclusione dell’anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli inse­gnanti, ai sensi degli artt. 438, 439 e 440 del D.L.vo n. 297/94;
  • ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

Art. 14 Norme di funzionamento dei Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione

  • Il Consiglio di Classe è presieduto dal Dirigente Scolastico o da un docente, suo delegato, membro del Consiglio ed è convocato, a seconda delle materie sulle quali deve deliberare, con la presenza di tutte le com­ponenti ovvero con la sola presenza dei docenti.
  • Il Consiglio di Classe si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano delle riunioni concordato ed approvato prima dell’inizio delle lezioni.
  • I Rappresentanti di Classe o di Sezione su autorizzazione del Dirigente Scolastico possono convocare l’Assemblea dei genitori della classe/sezione su problemi di carattere generale, come previsto dalla norma­tiva vigente.
  • Il Consiglio di Interclasse/Intersezione ha una struttura variabile e può essere costituito da:
  1.      genitori e/o docenti di una stessa classe/sezione;
  2.      genitori e/o docenti delle classi/sezioni di uno stesso plesso
  3.      genitori e/o docenti delle classi parallele di uno stesso plesso.
  • Alle sedute del Consiglio di Interclasse, di Classe o di Intersezione possono essere invitate persone specializzate o comunque esperte in particolari materie , rappresentanti dell’Ente Locale o dell’Asl.
  • Il verbale del Consiglio di Interclasse, di Classe o di Intersezione può essere consultato in ogni momento dai consiglieri d’Interclasse, di Classe o di Intersezione che ne facciano richiesta scritta al Dirigente Scolastico.
  • Il Consiglio di Classe, Interclasse, Intersezione è presieduto dal Dirigente Scolastico o da un insegnante da lui delegato.

Il Consiglio di Classe, Interclasse, Intersezione è convocato su iniziativa del Presidente o su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei suoi componenti, escluso dal computo il Presidente. Art. 15 Programmazione delle attività degli organi collegiali Ciascuno degli organi collegiali programma le varie attività in rapporto alle proprie competenze ed eventualmente le modifica in relazione alla necessità degli utenti preve­dendone in linea di massima le scadenze. Art. 16    Svolgimento coordinato delle attività degli organi collegiali Ciascun organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri organi collegiali che esercitano competenze parallele ma con rilevanza diversa, in determinate materie, anche quando il loro esercizio sia funzionale alle competenze di altri organi collegiali. Art. 17   Elezioni contemporanee di organi di durata annuale Le elezioni, per gli organi collegiali di durata annuale, hanno luogo, possibilmente, in giorni diversi per i diversi ordini di scuola per favorire la parteci­pazione dei genitori a tutte le elezioni degli organi collegiali dei figli iscritti nei vari ordini di scuola e si svolgeranno entro il secondo mese dell’anno scolastico. Sono fatte salve diverse disposizioni ministeriali.

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